martedì 16 febbraio 2010



La disinformazione televisiva che fa notizia e spettacolo e condanna a morte migliaia di palme simbolo della salubrità e dell’amenità del paesaggio italiano nel mondo . Questa puntata delle Iene tra l’altro basata su una lettura delle leggi un po’ forzata, e adesso vediamo come, ha prodotto più danni di un esercito di migliaia di punteruoli rossi. Peccato che loro, gli autori e gli intervistatori non se ne rendono conto, forse lo faranno nel futuro i loro figli . Una puntata di scusa o spiegazione più approfondita magari nello stessa trasmissione dovrebbe e potrebbe essere auspicabile. Ma questo è chiedere troppo e la salute degli alberi e delle palme: che poi è la nostra salute si sa non fa notizia. Ma cerchiamo di fare veramente informazione e un po’ di Storia sull’epidemia del Punteruolo Rosso in Italia
LA STORIA
Il RPW (la sigla con il quale è chiamato a livello internazionale ed è l’acronimo di Red Palm Weevil che sta per Curculionide rosso delle palme) è stato intercettato per la prima volta in Spagna nel 1996 anche se Michael Ferry e Susy Gomez (ricercatori del Centro di Elche, ES) in tutti i simposi e convegni mostrano le loro presentazioni con la data del 1994. Nel 1999 l’Unione Europea organizza un’ispezione in Spagna per prendere atto dello stato dell' infestazione da RPW.
Questo è il link al report dell’ispezione avvenuta dal 2 al 4 Novembre del 1999
http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/pi/reports/spain/pi_rep_spai_1240-1999_fr.pdf
Nelle raccomandazioni finali al Governo Spagnolo leggiamo nel paragrafo 8 punto 3 : “Les autorites espagnoles devraint envoyer aux services de la Commission leur proposition de la directive 77/93/CEE dans les meilleurs delais et en tout cas avant le 15 fevrier 2000.” Che tradotto significa : Le autorità spagnole dovranno inviare ai servizi dela Commissione la loro proposta di modifica della direttiva 77/93/CEE il prima possibile e in ogni caso prima del 15 febbraio 2000. Ma nella nuova direttiva 2000/29/CEE (che è la normativa di base dell’assetto fitosanitario della Comunità Europea) che sostituisce la 77/93/CEE di questa proposta di modifica non c’è traccia. In pratica RPW non compare negli allegati I e II della nuova direttiva quale organismo pericoloso, le palme (soprattutto quelle di importazione provenienti da Paesi Terzi, uno su tutti l'Egitto) non sono considerati vegetali a rischio. Gli altri Paesi membri, fra cui l'Italia, inconsapevoli della presenza e del rischio RPW non vengono allertati sul problema e le palme continuano ad essere importate dall'Egitto con un livello di controllo minimo che non può certo frenare l'entrata di RPW. Con i classici tempi della lentezza della burocrazia italiana la nuova direttiva 2000/29/CEE verrà recepita in Italia col D.LGS 214/2005. Quindi In Italia fino al 2004 nessuno sapeva cosa fosse RPW, non solo ma le palme avevano piena e libera circolazione in Europa e non si può affatto escludere che palme infestate da RPW ci siano arrivate anche dalla Spagna. Decine e decine di queste palme, adagiate in containers, sono sbarcate nei porti italiani senza che si effettuasse su di esse un controllo mirato alla ricerca di RPW, un controllo che doveva necessariamente prevedere : 1- un approccio sacrificale, ovvero la sezionatura a campione di alcune palme per accertare la presenza del RPW (una palma una volta sezionata è da buttare e questo avrebbe comportato un grave peso sul business) e in caso di esito positivo, la distruzione dell'intero lotto di palme importato; 2 - periodo di quarantena, sotto protezione fisica, magari di una grande gabbia metallica a prova di fuga del curculionide in attesa che la sua eventuale presenza si conclamasse.
LA TRASMISSIONE DELLE IENE
Innanzi tutto si cita il Decreto del 9 novembre del 2007:


Decreto 9 novembre del 2007 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali. “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Ryhchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento della Commissione 2007/365/CE”


dove all’articolo “Indagini e notifiche” Articolo 1 si dice “Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell’organismo nocivo in aree ritenute indenni è obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 Agosto 2005 , n.214, a norma dell’art.8 del decreto legislativo n.214/2005”.

Quali sono le finalità del

Decreto legislativo 19 Agosto 2005 n.214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"

già lo sappiamo vediamo l’art.8 cosa dice

Art. 8.Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale
1. E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale, della comparsa nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente.
2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II devono tempestivamente comunicarne i risultati al Servizio fitosanitario nazionale
Poi si prosegue con
Art.54.Sanzioni amministrative
5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
Un sanzione che riguarda (come dice il decreto che concerne le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi) chi introduce o diffonde organismi nocivi. E quindi già su questa lettura siamo sul piano della barzelletta che tocca il suo culmine quando viene citato il Codice Penale (senza che si specifichi la fonte di quest’ultima citazione) Libro secondo Dei Delitti in particolare. Titolo VIII Dei delitti contro l’economia pubblica, L’industria e il Commercio Capo I dei delitti contro l’economia pubblica.
Dove all’ art. 500 Diffusione di una malattie della piante o degli animali si dice
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni.”
Ecco così finiscono le citazioni ed inizia lo show. Questa mistificazione che produce audience e spettacolo che traspone la realtà di un’epidemia terribile che sta trasformando il nostro paesaggio in una barzelletta fatta di gag, rumorini ed insetti che passano a ritmo cadenzato è senz’altro un pessimo esempio di come si fa televisione e ripeto, necessiterebbe di scuse da parte degli autori del programma . Scusa ai proprietari di palme colpiti dal dolore della perdita di esseri vegetali (viventi, questo lo abbiamo dimenticato) che per diverse generazioni familiari sono stati apportatori di ombra e bellezza. Scusa a tutti gli italiani che stanno assistendo con rabbia e rassegnazione a questo drammatico cambio dell’immagine del loro paesaggio. Scusa ai turisti stranieri che tornando in Italia nei prossimi anni si troveranno di fronte a città senza più palme : altro che le barzellette di Italia Uno e le Iene.

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